Oggi ho presentato una lunga interrogazione al ministro del lavoro sulla questioni dei lavoratori Telecom.
Ecco il testo:
Senatrice Franca BIONDELLI
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Sen. Maurizio Sacconi
PREMESSO che:
- L’articolo 12 della legge n. 122/2010 ha disposto che a decorrere dal 1 luglio 2010 la ricongiunzione (prima gratuita) nel Fondo Previdenza Lavoratori Dipendenti, dei periodi di contribuzione maturati dai lavoratori presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO (tra cui anche il Fondo Telefonici, Elettrici, Ferrotramvieri) sia consentita solo a titolo oneroso per il lavoratore. Con la medesima decorrenza ha inoltre abrogato (tranne che per qualche caso limite) l’art. 28 della legge n. 1450/1956 che consentiva, a domanda dell’interessato o d’ufficio, il trasferimento gratuito della posizione assicurativa maturata nel Fondo Telefonici all’Assicurazione generale obbligatoria.
- con l’art. 12 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, sono state modificate le disposizioni in materia di ricongiunzione e trasferimento dei contributi versati nel Fondo Telefonici verso l’Assicurazione generale Obbligatoria (AGO).
- In particolare, il comma 12septies del citato art. 12 ha disposto che a decorrere dal 1 luglio 2010 la ricongiunzione (prima gratuita) nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO (tra cui anche il Fondo Telefonici) sia consentita solo a titolo oneroso per il lavoratore.
- Con la medesima decorrenza del 1 luglio 2010, il comma 12 novies ha inoltre abrogato l’art. 28 della legge n. 1450/1956 che consentiva, a domanda dell’interessato o d’ufficio, il trasferimento gratuito della posizione assicurativa maturata nel Fondo Telefonici all’Assicurazione generale obbligatoria.
- Prima delle nuove disposizioni, quindi, i lavoratori iscritti al Fondo Telefonici potevano:
- chiedere gratuitamente la ricongiunzione presso l’AGO dei periodi presenti nel Fondo Telefonici (art. 1 della Legge n. 29/1979);
- chiedere gratuitamente, una volta cessata l’iscrizione al Fondo Telefonici, il trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo all’AGO;
- avvalersi, qualora al momento della cessazione dell’iscrizione al Fondo non avessero maturato il requisito contributivo necessario alla liquidazione della pensione nel Fondo, del trasferimento gratuito d’ufficio dei contributi nell’AGO.
- In questo quadro, il lavoratore che presentava una posizione contributiva divisa tra Fondo Telefonici e AGO poteva, attraverso gli istituti di cui sopra, utilizzare gratuitamente tutti i periodi contributivi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici e la liquidazione di un’unica pensione calcolata secondo le regole dell’AGO.
- Inoltre, i lavoratori che avevano maturato la contribuzione esclusivamente nel Fondo Telefonici, potevano avvalersi della ricongiunzione gratuita presso l’AGO al fine di farsi liquidare il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello calcolato secondo le norme del FPLD.
- Le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 78/2010 comportano, evidentemente, un danno in capo ai lavoratori iscritti al Fondo Telefonici che, al fine di accedere al trattamento pensionistico, saranno costretti:
- a pagare l’onere - considerevole – della ricongiunzione;
- in alternativa laddove possano raggiungere una contribuzione nel Fondo Telefonici almeno pari a 20 anni, a posticipare l’accesso alla pensione facendosi liquidare al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia una pensione principale dal Fondo e una pensione supplementare dall’AGO (con conseguente possibile riduzione dell’importo complessivamente percepito);
- in alternativa a ricorrere all’istituto della totalizzazione che, allo stato attuale, prevedendo sempre l’erogazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo, comporta un rilevante danno in termini di importo della pensione.
- L’INPS da parte sua ha recepito queste normative nella circolare n.142 del 5 novembre 2010, in cui definiva le modalità e le regole di calcolo di tale ricongiungimento.
- Detta Circolare, in particolare, per quanto riguarda i lavoratori iscritti al soppresso Fondo
Telefonici, così recita:
La norma in esame ha abrogato l’articolo 28 della legge n. 1450/1956 ma ha fatto salva l’applicazione della norma stessa nei casi in cui le condizioni per il trasferimento, d’ufficio o a domanda, si siano verificate in epoca antecedente al 1º luglio 2010.
Pertanto, continueranno ad applicarsi le norme dell’articolo 28 ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) aver cessato l’iscrizione al Fondo entro il 30 giugno 2010, avendo già perfezionato i requisiti per il diritto a pensione, ed aver presentato domanda di costituzione di posizione assicurativa entro la stessa data;
2) aver cessato l’iscrizione al Fondo Telefonici alla data del 30 giugno 2010 senza aver raggiunto tutti i requisiti anagrafici e contributivi per la liquidazione della prestazione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo.
Per quanto riguarda l’ipotesi di cui al punto 2), qualora in favore degli interessati risultasse accreditata contribuzione di altra natura per periodi successivi alla predetta data, si potrà procedere alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD solo a condizione che tale ulteriore contribuzione non sia comunque sufficiente a perfezionare il diritto alla pensione del Fondo.
A tale proposito si sottolinea che la verifica delle condizioni che determinano la costituzione d’ufficio della posizione va effettuata con riferimento alla contribuzione maturata all’atto della cessazione dell’attività lavorativa che comportava l’obbligo di iscrizione al Fondo. Ai sensi del più volte citato articolo 28, la trasferibilità d’ufficio si configura infatti “qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo”.
La valutazione circa la trasferibilità d’ufficio potrà avvenire anche in sede di esame della domanda di pensione, fermo restando che il diritto alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD verrà conseguito solo se il soggetto avrà cessato il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2010 e non avrà comunque raggiunto, per effetto della contribuzione non obbligatoria, accreditata nel Fondo dopo tale data, né il diritto alla pensione di vecchiaia, né a quella di anzianità a carico del Fondo Telefonici.
Come già anticipato nei messaggi n. 21181 e n. 22889, rispettivamente del 12 agosto e del 9 settembre 2010 e nella circolare n.126 del 24 settembre 2010, con i quali è stato chiarito che non è più possibile procedere alla liquidazione del trattamento più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello determinato secondo le norme dell’AGO, le nuove norme in materia di trasferimento della posizione assicurativa si applicano sia alle istanze presentate dopo il 1° luglio 2010, sia a quelle presentate prima di tale data senza che ne ricorressero i requisiti, prescindendo assolutamente dalla data di decorrenza della eventuale pensione.
Si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta che, a differenza di quanto previsto per le ricongiunzioni, è consentito chiedere la costituzione della posizione assicurativa solo quando sia venuto meno l’obbligo del versamento contributivo al Fondo. Conseguentemente, possono considerarsi legittimamente presentate solo le istanze avanzate in data antecedente al 1° luglio 2010 e solo se risulti contestualmente soddisfatto il requisito di cessazione dell’iscrizione al Fondo.
RILEVATO che:
- Gli effetti di questa normativa e della sua applicazione su decine di migliaia di lavoratori saranno devastanti e tali da impedire di fatto il percepimento della pensione di anzianità a moltissimi lavoratori ciò perché, secondo fonti e stime attendibili, gli importi di tale ricongiunzione ammonterebbero a svariate decine di miglialia di euro (dai 50.000 € in su). I lavoratori penalizzati da questa legge sarebbero quindi costretti ad indebitarsi per ottenere la pensione di anzianità oppure rinunciare e aspettare i 65 anni per ottenere la pensione minima di vecchiaia di gran lunga inferiore come importo.
- A questa pesante situazione si aggiunga il fatto che a distanza di oltre 1 mese l’INPS non ha ancora provveduto ad elaborare un programma elaborativo per il calcolo della ricongiunzione. Si determina quindi la paradossale situazione per cui i lavoratori coinvolti che avrebbero diritto alla pensione di anzianità rimandano tale scelta perché nessuno è in grado di dire loro quanto sarà il costo di questa ricongiunzione.
CONSIDERATO che:
- E’ evidente l’ingiustizia di questa legge per la disparità di trattamento che si viene a creare tra lavoratori con gli stessi requisiti di legge al momento della maturazione del diritto.
- Questa legge presenta numerosi aspetti d’incostituzionalità.
- E’ evidente che l’INPS non è in grado di dare seguito ad una sua stessa circolare, nonostante le numerose proteste dei lavoratori coinvolti, nonostante una lettera aperta inviata dalle Organizzazioni Sindacali alla Sua attenzione, ad Ella, sig. Ministro Sacconi che non ha dato alcun seguito a tali istanze.
- E’ inoltre venuta meno la possibilità di farsi liquidare il trattamento più favorevole.
- Per i motivi esposti e per finalità di equità cui deve essere improntato il sistema di previdenza di un paese democratico, è necessario a nostro parere rivedere le modifiche introdotte dal D.L. 78/2010, ripristinando la possibilità per tutti i lavoratori iscritti al Fondo Telefonici di ricorrere gratuitamente alla ricongiunzione o al trasferimento presso l’AGO.
Ciò quantomeno con riferimento a quei soggetti per i quali il ricorso agli istituti in parola (ricongiunzione e trasferimento) si renda necessario per il raggiungimento della pensione di anzianità nonché per quella di vecchiaia per i lavoratori che non maturino (per effetto della contribuzione obbligatoria e figurativa) i 20 anni di contributi nel Fondo Telefonici.
- Peraltro, tali modifiche normative – essendo state introdotte in sede di conversione del D.L. 78/2010 - sono state apportate con effetto retroattivo, rendendo di fatto impossibile per i lavoratori porre in essere eventuali azioni finalizzate a salvaguardare il diritto a pensione; ci si riferisce, in particolare, ai lavoratori ancora in servizio e iscritti al Fondo Telefonici alla data del 1 luglio 2010.
- Per tutti coloro che a questa data avessero cessato l’iscrizione al Fondo senza aver maturato i requisiti di età e contribuzione per l’accesso alla pensione, si ritiene che debba trovare applicazione il disposto dell’ultimo periodo dell’art. 12, comma 12novies, del D.L. 78/2010 che dispone che “è fatta salva l’applicazione dell’art. 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d’ufficio o a domanda si siano verificate al 1 luglio 2010”. Tale salvaguardia deve essere applicata anche ai lavoratori che prima del 1 luglio 2010 avevano cessato il rapporto di lavoro per collocazione in mobilità.
CIO’ PREMESSO
si chiede al Ministro del Lavoro quali provvedimenti e/o quali iniziative intenda intraprendere per porre rimedio a questa situazione di chiara disparità di trattamento anche in considerazione dei profili di incostituzionalità della legge stessa, che in ogni caso sta provocando enormi disagi a numerosi lavoratori delle categorie interessate.
3 commenti:
E' molto importante sottolineare e chiedere conto al Ministro dell'ingiustizia perpetrata. Ma non mi limiterei al caso Telecom, io ad esempio ho lavorato in Azienda Sanitaria Locale per alcuni anni (contributi INPDAP) ed ora mi trovo in queste stesse condizioni.
Ho saputo del provvedimento (retroattivo) quando non mi era più possibile correre ai ripari dopo che i patronati Inps consigliavano di attendere la fine della carriera lavorativa per richiedere la ricongiunzione.
Le chiedo cortesemente di estendere la sua battaglia a tutte le categorie coinvolte in questo iniquo provvedimento.
Non ritengo giusta la decisione di rendere onerosa la ricongiunzione verso l' INPS in maniera indiscriminata e retroattiva perchè introdurre un onere di punto in bianco, con le stesse regole per tutti, compresa una minoranza che ha in sospeso la questione da parecchi anni per svariati motivi senza tener conto che applicare i coefficienti di riserva matematica corrispondenti all'età di 55 anni e con stipendi che sono necessariamente molto più alti di quelli che percepivamo al momento del passaggio ad altra cassa (nel mio caso 22 anni fà) significa richiedere una cifra improponibile che equivale nella maggior parte dei casi ad una preclusione del diritto alla ricongiunzione.e fosse stata onerosa da sempre l'avrei fatta al momento del cambio di impiego, e quindi di cassa contributi, poichè sapevo che i coefficienti di riserva matematica sarebbero stati molto più bassi.
Inoltre 25 anni fa lo Stato versava i contributi per i dipendenti nelle casse degli enti pubblici come la CPDEL solo il 17% dello stipendio contro i 24% attuali, a partire dal 1996, in linea con quelli versati dai privati all'INPS.
Questi sono i punti da affrontare nell'ottica di migliorare la legge appena approvata portando avanti la lotta in maniera unitaria e non per categoria esclusiva come sta facendo quella dei telefonici o altre. In tal maniera potrà essere più efficace e possibilmente con l'aiuto di tutti i sindacati "seri".
Onorevole Biondelli,
devo dirLe che nessuno (INPS, INPDAP, PATRONATI), mi sa dire quanto dovrei pagare ora per la ricongiunzione all'INPS dei miei contributi INPDAP, versati quando lavoravo per un piccolo comune della Sardegna. Me lo sono calcolato da solo e si tratta di circa 120.000 Euro. E' ingiusto e impossibile pagare certe cifre per un diritto che era già acquisito e che per far valere il quale non si dovrebbe pagare nemmeno 1 Euro. L'unica alternativa è accettare una pensione molto più misera e andare in pensione molto più tardi. E pensare che lavoro da quando ho 14 anni, e avevo così acquisito il diritto di andare in pensione a 61 anni con il calcolo retributivo della mia pensione! Con le regole attuali dovrò aspettare i 65 anni e percepirò una pensione simile a quella di coloro che avranno lavorato molti anni meno di me, ma ai quali, d'ufficio, hanno passato i contributi dall'INPDAP all'INPS Avessimo delle responsabilità! Quando andavamo ai patronati o agli uffici INPDAP o INPS ci dicevano che era meglio aspettare, tanto il ricongiungimento era gratuito! Le assicuro, On.le Biondelli, si avverte un forte senso di nausea, una profonda inimmaginabile delusione nei confronti delle istituzioni, non ci si dorme la notte.
Confidiamo sulla Sua sensibilità e impegno e tenga conto, come avrà visto dagli altri messaggi che le sono pervenuti, che le categorie colpite non sono solo quelle dei telefonici e degli elettrici, ma anche quelli che a diverso titolo hanno lavorato nel Pubblico Impiego.
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