BIONDELLI: dopo 14 anni finalmente anche in Italia è stato recepito l'adozione del contrassegno europei per disabili, ricordo che fino a poco tempo fa i nostri disabili senza questo contrassegno europeo potevano essere multati. Allego, quindi, l'interrogazione sollecitata anche in Aula, che ho presentato a sostegno dei disabili.
Il Contrassegno Europeo di parcheggio, finalmente!
Dopo una lunga attesa, durata ben quattordici anni, anche l’Italia ha finalmente recepito la Raccomandazione Europea per l’adozione del Contrassegno Europeo di parcheggio per disabili, l’ormai celebre CUDE.
Era infatti il 4 giugno 1998, quando veniva prodotta la Raccomandazione del Consiglio Europeo 98/376/CE per l’adozione di un contrassegno che fosse valido in tutti i Paesi membri dell’Unione, evitando così i rischi di non vedersi riconoscere all’estero la validità del simbolo rilasciato dal proprio Comune di appartenenza, o dal proprio Paese.
Ci sono voluti anni di battaglie dentro e fuori il Parlamento (e fior di multe piovute sui Cittadini italiani con disabilità che si recavano all’estero) ma alla fine si è giunti alla conclusione dovuta: il Consiglio dei Ministri ha dato via libera a fine luglio al Decreto che permette anche all’Italia di uniformarsi alla normativa del Consiglio Europeo.
E dopo un altro mese di attesa (poca cosa in confronto ai quattordici anni che l’hanno preceduto!), il 31 agosto, è arrivata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR), 30 luglio 2012, n. 151,Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.
Il decreto entrerà in vigore il 15 settembre. Ma cosa dovrà succedere a partire da quella data? Che tutti i Comuni del nostro Paese (pur avendo ancora un tempo massimo di tre anni per sostituire i contrassegni rilasciati secondo il vecchio modello, il celebre “tagliando arancione”) d’ora in poi dovranno rilasciare i nuovi permessi secondo il modello europeo (il già descritto “tagliando azzurro” CUDE).
Non solo: gli stessi titolari dei permessi in corso di validità avranno diritto a chiederne subito la sostituzione, nel caso intendano recarsi in un Paese dell’Unione Europea.
Legislatura 16 Atto di
Sindacato Ispettivo n° 4-05612
Atto n. 4-05612
Pubblicato il 14 luglio 2011
Seduta n. 581
BIONDELLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
la legge 29 luglio 2010, n.
120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", così dispone
all'art. 58, rubricato "(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone
invalide)": all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate
le seguenti modificazioni: a)al comma 1, le parole: "di simboli o
diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per
effetto della sola visione del contrassegno" sono sostituite dalle
seguenti: "di diciture dalle quali può essere individuata la persona
fisica interessata"; b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"Per i fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona
fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono
la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di
necessità di accertamento"»;
tale norma è il presupposto
per consentire, dopo 12 anni, di adottare anche in Italia il contrassegno
unificato disabili europeo per la circolazione e la sosta dei veicoli previsto
dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 4 giugno 1998;
questo testo modifica di fatto
la norma del codice della privacy che rendeva impossibile l'adozione del
contrassegno anche in Italia. Previsto da una raccomandazione del Consiglio
europeo, il contrassegno unificato in Italia ha sollevato infatti dubbi e
perplessità, legate alla garanzia della tutela o meno della privacy del
disabile. Recando sul fronte non solo la dicitura "disabile", ma
anche il simbolo internazionale della persona disabile, la stilizzazione nota
in tutto il mondo, vi era un evidente contraddizione con quanto disposto
dall'articolo 74 del codice della protezione dei dati personali (decreto
legislativo n. 196 del 2003), che vieta l'esposizione di simboli o diciture;
con l'adozione del
contrassegno unificato disabili europeo (Cude), la persona disabile può
circolare e veder riconosciuti i suoi diritti non solo se viaggia in auto per
l'Europa, ma anche se circola o sosta in tutti i comuni italiani. Ad oggi,
infatti, il rilascio del contrassegno è demandato ai comuni di residenza e
ognuno ha le sue regole: ciò ha provocato segnalazioni di persone disabili
multate, benché munite di contrassegno, in zone a traffico limitato o in
parcheggi riservati di altre città rispetto a quella di residenza;
per quanto risulta
all'interrogante, come diffuso da un blog su Internet la Comunità
europea, in merito al recepimento da parte dell'Italia della raccomandazione
98/376/CE inerente al contrassegno europeo per disabili, così si è espressa: la
raccomandazione 98/376/CE del Consiglio in questione introduce un modello
comunitario europeo standardizzato che deve essere reciprocamente riconosciuto
attraverso gli Stati membri UE. Tuttavia gli Stati membri sono responsabili per
il rilascio del contrassegno e in questo senso le autorità nazionali fanno
riferimento alle loro rispettive definizioni di inabilità nonché ad altra
legislazione. Definiscono le procedure per la concessione del contrassegno,
hanno l'ultima parola sulle informazioni visualizzate e su altre condizioni per
l'utilizzo del contrassegno;
ritenuto che:
allo stato, manca solo la
modifica del regolamento attuativo (di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 495 del 1992, art. 188) del codice della strada (di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni) che riporta
ancora la dicitura "contrassegno invalidi" e disciplina le procedure
per il suo ottenimento.
appare del tutto inconcepibile
che, a distanza di più di un decennio, e con una legge già approvata e vigente
da ormai un anno, con la modifica sopra riportata, il Ministro in indirizzo non
si adoperi per adottare un provvedimento di attuazione, che ha carattere
meramente amministrativo;
di fronte ad un'ingiustificata
inerzia del Ministero e dei suoi funzionari, tanti cittadini disabili devono
ancora patire i ritardi della burocrazia in Italia, peraltro su aspetti che è
molto facile adottare;
i danni che ne derivano creano
disagio ai diretti interessati, purtroppo in numero considerevole, a giudizio
all'interrogante, in un contesto di evidente insensibilità sociale,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro
dei trasporti, intenda adottare affinché un provvedimento già approvato con
legge dello Stato da più di un anno diventi concretamente operativo mediante
l'adozione del regolamento di attuazione, atto di natura meramente
amministrativa;
quali siano gli eventuali
impedimenti od i responsabili del ritardato adempimento.
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