giovedì 5 luglio 2012
Ecco il DDL 3119 Autismo!
Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette
da autismo e per l’assistenza alle loro famiglie
Firmatari: Biondelli, Bassoli, Bosone, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Granaiola, Poretti,
Andria.
Presentata: il 26 gennaio 2012.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti a quei soggetti ai quali viene
diagnosticato un disturbo dello spettro autistico secondo i criteri contenuti nel Manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM IV). Tutti questi disturbi sono caratterizzati
da disabilità di gravità diversa nell’ambito delle capacità comunicative e dell’interazione
sociale, nonché da modelli di comportamento ristretti, ripetitivi e stereotipati.
Art. 2.
(Finalità)
1. Tenuto conto delle peculiarità dei singoli disturbi dello spettro autistico, gli
interventi sono finalizzati a favorire il normale inserimento nella vita sociale delle singole
persone che ne sono affette.
2. In particolare, gli interventi di cui all’articolo 1 sono rivolti al conseguimento dei
seguenti obiettivi:
1a) diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello
spettro autistico;
b) promuovere la piena accessibilità alle informazioni relative all’autismo e ai servizi
sanitari correlati;
c) promuovere progetti internazionali di ricerca con particolare riguardo ai settori
della genomica, gastroenterologia, neuroimmunità, metabolismo e detossificazione;
d) promuovere la costituzione di banche dati coordinate dall’Istituto superiore di
sanità che consentano di monitorare l’andamento epidemiologico dei disturbi dello spettro
autistico e i risultati degli interventi preventivi terapeutici e riabilitativi erogati;
e) promuovere e garantire la condivisione delle informazioni tra operatori sanitari per
ottenere un miglioramento continuo degli interventi terapeutici.
Art. 3.
(Competenze regionali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie
competenze, predispongono, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse
dal Fondo nazionale per l’autismo di cui all’articolo 6, progetti-obiettivo, azioni
programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla
riabilitazione dell’autismo.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie
competenze, nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1, istituiscono centri di riferimento,
con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, con compiti di
coordinamento dei presìdi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di
garantire la tempestiva diagnosi e mettono a punto Percorsi diagnostici terapeutici e
assistenziali (PDTA) per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello
spettro autistico.
3. Gli interventi, di cui al comma 1, sono rivolti, in particolare, al conseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti da unità funzionali
multidisciplinari, per la cura e la riabilitazione delle persone affette da disturbi dello spettro
autistico;
2b) promuovere la formazione sugli strumenti di valutazione e le metodologie validati
a livello internazionale, nel rispetto delle linee giuda degli operatori sanitari operanti nei
servizi di neuropsichiatria infantile, di riabilitazione funzionale e di psichiatria;
c) promuovere la formazione sulle metodologie di intervento educative validata a
livello internazionale degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico;
d) incentivare progetti dedicati all’educazione sanitaria delle famiglie delle persone
affette da autismo, allo scopo di ottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con
i servizi di cura;
e) garantire la tempestività e l’appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un
efficace scambio di informazioni tra operatori sanitari e famiglie;
f) prevedere idonee misure di coordinamento tra i servizi di neuropsichiatria infantile
e di psichiatria per garantire la presa in carico ed il corretto trasferimento di informazioni nel
passaggio all’età adulta;
g) rendere disponibili sul territorio strutture diurne e residenziali, con competenze
specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare, insieme ai servizi
territoriali, la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;
h) promuovere progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti adulti con
disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.
Art. 4.
(Esenzioni)
1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede, con proprio decreto, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all’aggiornamento del regime
delle esenzioni relativo all’autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
Art. 5.
(Relazione alle Camere)
1. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale di
aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia
3di disturbi dello spettro autistico, con particolare riferimento alla diagnosi precoce e ai
risultati degli interventi terapeutici e riabilitativi riferiti anche alle complicanze connesse.
Art. 6.
(Istituzione del Fondo nazionale per l’autismo)
1. È istituito il Fondo nazionale per l’autismo, finanziato con una quota vincolata
nell’ambito dei finanziamenti sanitari nazionali destinati annualmente alle regioni e dei
finanziamenti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104
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