BIONDELLI - Al Ministro della Salute, Al
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Premesso che:
in data 8 marzo 2012, il quotidiano La Stampa -
Cronaca di Torino riporta la notizia secondo la quale la certificazione della
disabilità rilasciata dall'ASL per ottenere l'insegnante di sostegno deve
seguire le modalità ordinarie fissate per il riconoscimento dell'invalidità
civile, tutto ciò a causa di una interpretazione restrittiva delle norme
vigenti in materia;
tale notizia, se fosse vera nei termini in cui è
stata esposta, comporterebbe un allungamento dei tempi di rilascio
incompatibili con quelli della necessaria programmazione della scuola, oltre
anche ad un aggravio economico a carico delle famiglie che si vedono richiedere
dai medici di medicina generale (del tutto legittimamente) la cifra di 60 € per
la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti e
l'invio - per via telematica - all'INPS della richiesta di visita;
considerato che:
ai sensi dell'art. 20 D.L. 1 luglio 2009, n° 78,
convertito nella L. 3 agosto 2009, n° 102, a decorrere dal 1 gennaio 2010 "...
le domande volte a ottenere benefici in materia di ... handicap e disabilità,
complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti,
sono presentate all'INPS..." e che "... le Commissioni ASL sono
integrate da un medico dell'INPS ...";
ai sensi
dell'art. 19, comma 11, D.L. 6 luglio 2011, n° 98, convertito nella L. 15
luglio 2011, n° 111, "... le commissioni mediche di cui all'art. 4 della
L. 5 febbraio 1992, n° 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale
costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno
disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS
...";
rilevato che:
le due norme considerate (art. 20, L. 102/2009 e
art. 19, L. 111/2011), pur prevedendo modalità organizzative identiche,
prendono in considerazione due fattispecie completamente diverse:
- nel primo caso (art. 20, L. 102/2009) si tratta di domande volte ad ottenere "benefici";
- nel secondo caso (art. 19, L. 111/2011) si tratta di domande volte alla richiesta di diagnosi funzionale "costitutiva del diritto" all'assegnazione del docente di sostegno, e non di "benefici";
anche dal punto di vista strettamente letterale, la
norma contenuta nell'art. 19 della L. 111/2011 non opera alcun richiamo o
rinvio, nè esplicito nè implicito, alla procedura prevista dall'art. 20 della
L. 102/1999;
l'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 23 febbraio 2006,
n° 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno
come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, L. 27
dicembre 2002, n° 289) prevede che gli accertamenti vadano effettuati "...
in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre
trenta giorni dalla ricezione della richiesta ...";
ritenuto che:
l'interpretazione adottata dalle AA.SS.LL. torinesi
comporti - nella pratica - un notevole allungamento dei tempi di rilascio,
causando enormi ritardi sul riconoscimento dei diritti degli alunni disabili
all'integrazione scolastica;
considerato che:
la Corte Costituzionale, fin dal 1987 (sentenza 3
giugno 1987, n° 215), ha riconosciuto che "... la frequenza scolastica è
un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento
della sua emarginazione ...";
si chiede di sapere:
se ai
Ministri in indirizzo risulti
quanto in premessa;
quali siano le azioni di propria competenza che
codesti Ministeri intendono adottare al fine di garantire in modo uniforme
il concreto esercizio del diritto del disabile ad esercitare il proprio diritto
all'integrazione scolastica.
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