Interrogazione a risposta scritta
BIONDELLI - al Ministro della Salute, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
PREMESSO
- Il decreto-legge “anticrisi” 1 luglio 2009, n. 78, è stato convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 con modifiche, ma senza che queste fossero apportate al’originario testo relativamente agli argomenti oggetto della presente interrogazione.
- Nel testo definitivo della legge, è contenuto un articolo che, già allora nelle intenzioni del Governo dichiarate in conferenza stampa, avrebbe dovuto consentire tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità, attribuendo all'INPS nuove competenze.
CONSIDERATO
Per quanto riguarda la domanda di accertamento degli stati invalidanti, l'articolo in questione porta il titolo: “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile” e rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, della valutazione, della concessione, e del ricorso giurisprudenziale. L'articolo non fa cenno ad una diversa fissazione dei tempi massimi di accertamento e di concessione, anche se – nelle dichiarazioni governative veniva ventilata una riduzione dei tempi medi – fra la domanda e la definitiva concessione – dagli 11 mesi a 4 mesi.
- L'articolo riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità, sordomutismo) che le domande di accertamento dell'handicap (Legge 104/1992) che quelle per la disabilità (Legge 68/1999).
- Dal primo gennaio 2010 le domande vengono presentate esclusivamente all'INPS che deve provvedere all'invio, per via telematica, all'Azienda Sanitaria di competenza che provvede, a sua volta, alla convocazione.
- Tale disposizione presuppone che esista una rete e una modalità d comunicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale.
Per quanto all'accertamento e la verifica, la procedura è stata cambiata in quanto con l’entrata in vigore della legge 102/2009. Infatti l'accertamento degli stati invalidanti prima veniva effettuata da una specifica Commissione presente in ogni Azienda Sanitaria, che. una volta redatto il verbale lo trasmetteva alla Commissione di verifica dell'INPS che aveva tempo 60 giorni per confermare l'esito, oppure per sospendere il procedimento richiedendo chiarimenti alla Commissione ASL, oppure per convocare a visita l'interessato per approfondimenti.
- Con la nuova legge, la Commissione dell'Azienda Sanitaria è integrata con un medico INPS. Questo lascia supporre che il passaggio di verifica – che ora comporta almeno 60 giorni – dovrebbe essere soppresso. L'articolo, tuttavia, sembra contraddittorio quando precisa: “In ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS”. Tuttavia, è verosimile che questa sottolineatura stia ad indicare la “facoltà di veto” del medico INPS all'interno della Commissione Usl cui è chiamato a partecipare.
- In tal caso, deve essere ridefinito il ruolo dei Presidenti delle Commissioni e della "collegialità" delle decisioni assunte dalle stesse.
- L'articolo non modifica la composizione delle Commissioni che rimangono uguali, inclusi i medici rappresentanti delle associazioni “storiche”, ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS.
- La successiva permanenza dei requisiti sanitari è affidata all'INPS. Non è chiaro se questa indicazione riguarderà solo le verifiche a campione oppure ogni procedimento di revisione o di rivedibilità anche se stabilito dalla Commissione ASL.
Altra problematica riguarda la valutazione delle minorazioni civili, in quanto prima della legge le Commissioni di accertamento e le Commissioni di verifica INPS, per valutare le minorazioni civili, applicavano le modalità e le tabelle riportate nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992. La Legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) aveva delegato il Governo alla revisione dei criteri di accertamento dell'invalidità “tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità.” Nel frattempo l'OMS ha approvato l'ICF (Classificazione Internazionale del Fuzionamento, della Disabilità e della Salute) che l'Italia ha già recepito. Con l’introduzione della legge 102/2009 si stabiliva che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il Ministero della Salute avrebbe dovuto nominare una Commissione con il compito di “aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità già approvate con Decreto del 5 febbraio 1992 (...).” con la precisazione che tali aggiornamenti non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Per quanto alla concessione delle provvidenze economiche, ante – legem, se il verbale di invalidità civili, cecità civile e sordomutismo conteneva i presupposti sanitari per l'erogazione di provvidenze economiche (pensioni, indennità, assegni), iniziava l'iter per la concessione che prevedeva un'istruttoria sugli altri requisiti (reddito personale, ricovero). Una volta concluso, il decreto di concessione veniva trasmesso all'INPS per l'erogazione delle provvidenze stesse.
La concessione delle provvidenze economiche era espressamente attribuito alle Regioni dall'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Con la nuova legge è previsto che, con un accordo quadro fra Ministero della Salute e Conferenza Stato – Regioni, le competenze concessorie sono trasferite all'INPS. L'accordo avrebbe dovuto essere sottoscritto entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.
Riguardo all’eventuale ricorso contro i verbali e contro la mancata concessione delle provvidenze, era possibile solo davanti al giudice (e con l'assistenza di un legale), non era possibile il ricorso amministrativo né prevista l'istanza di riesame per autotutela.
Con la nuova legge l'INPS è unica “controparte”. Inoltre nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico (cioè un medico che valuti per conto del tribunale l'effettiva condizione sanitaria di chi ricorre), questi dovrà obbligatoriamente essere affiancato nelle indagini da un medico INPS. Il decreto non prevede l'introduzione del ricorso amministrativo o altre formule di contenimento del contenzione in giudizio.
RITENUTO
che la ratio della legge è di portare ordine ad una procedura che, farraginosa e complessa, non offriva garanzia di tempi certi e soprattutto di snellezza burocratica, oltre che non valutava la necessità di verifiche e controlli non solo sulla concessione delle invalidità, quanto anche della sua permanenza nel tempo in capo ad un soggetto.
le cronache degli ultimi tempi anche eclatanti sulla scoperta di false invalidità, ed addirittura di sistemi ben collaudati per consentire di ottenere lo stato di invalido in modo fraudolento, inducono a prestare particolare attenzione all’argomento.
tuttora ci troviamo in una situazione in cui coloro che hanno diritto, e semmai che presentano un quadro sanitario obiettivamente invalidante, con gravi ripercussioni per la qualità di vita di se stessi e dei propri familiari non riescono ad ottenere nei tempi giusti che un Paese civile richiede il riconoscimento non di un privilegio ma di un diritto.
SOTTOLINEATO
che al disabile deve essere riconosciuta una dignità di vita come e più degli altri, e lo Stato (come anche la società) devono riconoscere e garantire strumenti e diritti per superare la differenza, in poche parole deve essere garantita quella normalità rispetto a qualsiasi altro cittadino.
SI CHIEDE
al sig. Ministro della Salute e al Ministro del Lavoro e Politiche Sociali per conoscere, se risulti quanto in premessa esposto, ed in particolare:
- quale sia lo stato di attuazione dell’articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102;
- se risulti ai Ministri in indirizzo la nomina della Commissione con il compito di “aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità già approvate con Decreto del 5 febbraio 1992 (...).”
- se, riguardo alla presentazione delle domande all'INPS che deve provvedere all'invio, per via telematica, all'Azienda Sanitaria di competenza che provvede, a sua volta, alla convocazione, esista una rete e una modalità di comunicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale.
- se effettivamente i tempi di concessione si siano ridotti ed in ogni caso se vengono rispettati i termini di cui alla legge, ed in particolare quali siano i provvedimenti adottati in caso di inottemperanza.
- se, come previsto, sia stato sottoscritto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, l’accordo quadro fra Ministero della Salute e Conferenza Stato – Regioni, per cui le competenze concessorie sono trasferite all'INPS.
- se, per quanto evidenziato in premessa, sia stato definito il ruolo delle ASL e dell’INPS in sede di Commissione, considerato che giungono da più parti informative di contrasti ed incomprensioni in tal senso.