INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
BIONDELLI - al Ministro dei Trasporti
PREMESSO
che la Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale così dispone all’Art. 58.
Art. 58
(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)
All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».
- tale norma è il presupposto per consentire dopo 12 anni di adottare anche in Italia il Contrassegno Unificato Disabili Europeo per la circolazione e la sosta dei veicoli previsto dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 4 giugno 1998.
- questo testo modifica di fatto la norma del Codice della Privacy che rendeva impossibile l'adozione del Contrassegno anche in Italia. Previsto da una Raccomandazione del Consiglio europeo, il Contrassegno Unificato in Italia ha sollevato infatti dubbi e perplessità, legate alla garanzia della tutela o meno della privacy del disabile. Recando sul fronte non solo la dicitura “disabile”, ma anche il simbolo internazionale della persona disabile, la stilizzazione nota in tutta il mondo, vi era un evidente contraddizione con quanto disposto dall'articolo 74 del Codice della Privacy (L.196/03), che vieta l'esposizione di simboli o diciture.
- con l'adozione del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (Cude), la persona disabile può circolare e veder riconosciuti i suoi diritti non solo se viaggia in auto per l'Europa, ma anche se circola o sosta in latri Comuni italiani. Ad oggi, infatti, il rilascio del Contrassegno è demandato ai Comuni di residenza e ognuno ha le sue regole: ciò ha provocato segnalazioni di persone disabili multate, benché munite di contrassegno, in Zone a traffico limitato o in parcheggi riservati di altre città.
- La Comunità Europea, in merito al recepimento da parte dell’Italia della raccomandazione 98/376/CE inerente il contrassegno europeo per disabili, così si è espressa. La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio in questione introduce un modello comunitario europeo standardizzato che deve essere reciprocamente riconosciuto attraverso gli Stati membri UE. Tuttavia gli Stati membri sono responsabili per il rilascio del contrassegno e in questo senso le autorità nazionali fanno riferimento alle loro rispettive definizioni di inabilità nonché ad altra legislazione. Definiscono le procedure per la concessione del contrassegno, hanno l’ultima parola sulle informazioni visualizzate e su altre condizioni per l’utilizzo del contrassegno.
RITENUTO
che, allo stato, manca solo la modifica del regolamento attuativo del Codice della Strada che riporta ancora la dicitura “Contrassegno invalidi” e disciplina le procedure per il suo ottenimento.
che appare del tutto inconcepibile che, a distanza di più di un decennio, e con una legge già approvata e vigente da ormai un anno, con la modifica sopra riportata, il Ministero non si adoperi per adottare un provvedimento di attuazione, che ha carattere meramente amministrativo;
che di fronte ad un’ingiustificata inerzia del Ministero e dei suoi funzionari, tanti cittadini disabili debbano ancora patire i ritardi della burocrazia in Italia, peraltro su aspetti che sono di estrema facilità di adozione;
che i danni che ne derivano creano disagio ai diretti interessati, purtroppo in numero considerevole, in un contesto di evidente insensibilità sociale.
SI CHIEDE
al Ministro dei Trasporti, quali iniziative intenda adottare affinchè un provvedimento già approvato con legge dello Stato da più di un anno diventi concretamente operativo mediante l’adozione del Regolamento di attuazione, atto di natura meramente amministrativa.
di informare quali siano gli eventuali impedimenti od i responsabili del ritardato adempimento.
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