martedì 25 febbraio 2014

Agricoltura: interrogazione sui danni da fauna subiti dagli imprenditori

In questi giorni ho raccolto la voce di Coldiretti e degli agricoltori del territorio piemontese e novarese in particolare, che a seguito dei continui danni subiti nelle loro aziende causati da fauna selvatica, mi chiedevano di portare alla Camera dei deputati la loro voce in merito alle drastiche riduzioni dei risarcimenti per le aziende agricole iniziati nel 2010 e la conseguente inottemperanza a partire dal 2012. Nell'interrogazione presentata a mia prima firma e sostenuta dall'On. Mino Taricco ho chiesto al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, quali iniziative il Governo ha intrapreso o intende intraprendere per  evitare che le aziende agricole abbiano a subire danni non dipendenti da loro responsabilità,  e per evitare che gli enti che hanno  la responsabilità gestionale del settore faunistico esercitino  scelte ed assumano decisioni senza poi assumersi la responsabilità delle conseguenze delle stesse. La quantificazione dei danni è di circa 2 milioni di euro all'anno.

Qui di seguito il testo dell'interrogazione

 INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 

 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
Interrogazione a risposta in Commissione: 

   BIONDELLI e TARICCO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
— Per sapere – premesso che: 
   gli animali selvatici, in precedenza considerati «res nullius», i cui danni erano uguagliabili a quelli dovuti a fatto naturale quale un fulmine o un'alluvione, sono oggi considerati proprietà comune di tutti, di appartenenza all'ambiente e costituenti patrimonio indisponibile dello Stato, così come sancito dal secondo comma dell'articolo 826 del codice civile; 
   la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, abrogando la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ha statuito che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e che la regione è competente ad emanare norme relative alla gestione e tutela della stessa. La medesima legge ha ripartito le competenze in materia, attribuendo alle regioni funzioni di coordinamento, programmazione e di orientamento, di controllo e sostitutivi e conferendo alle Province funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna; 
   la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recita all’«Art. 26. (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria) – 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23. 
  2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative»; 
   per giurisprudenza consolidata la responsabilità dei danni sta in capo all'ente a cui, per legge, risultano concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata: «la responsabilità per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente (sia esso regione, provincia, ente parco, federazione o associazione) a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata» (Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 20758, Gdir, 2011, 1, 87); e ancora: «è obbligo delle regioni provvedere ad approntare misure idonee per evitare che la fauna selvatica arrechi danni a cose o persone, con la conseguenza che è il suddetto ente obbligato a risarcire i danni causati da un cinghiale a un automobilista di passaggio, a nulla rilevando che l'animale provenisse dall'area di un parco naturale, affidato alla gestione di un apposito ente» (Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21282, GC, 2007, 12, 2683); 
   gli agricoltori del Piemonte a fronte di danni da fauna selvatica stimati in oltre 2 milioni di euro l'anno lamentano una drastica riduzione del risarcimento dei danni alle aziende agricole sin dal 2010, e la sostanziale inottemperanza a partire dal 2012, lasciando nei fatti le aziende agricole danneggiate senza indennizzo –: 
   se e quali iniziative il Governo abbia intrapreso o intenda intraprendere per evitare che le aziende agricole abbiano a subire danni non dipendenti da loro responsabilità anche attraverso un apposito tavolo di confronto con le regioni. (5-02227)
SALUTE 

BIONDELLI , TARICCO

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