Presentato alla Camera il 15 Marzo U.S.
DISEGNO
DI LEGGE
d’iniziativa
dei senatori BIONDELLI, ANTEZZA
Norme
per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone
affette
da autismo e per l’assistenza alle loro famiglie |
|
Onorevoli
Senatori. – I disturbi dello spettro autistico (ASD), che
rappresentano una condizione altamente invalidante e a tutt’oggi
ancora senza una definizione eziologica certa, costituiscono un
rilevante problema di sanità pubblica visti i suoi effetti sulle
persone che ne sono affette e sulle loro famiglie.
L’autismo
è ormai considerato, secondo le indicazioni consolidate della
letteratura internazionale, come una patologia precoce del sistema
nervoso centrale che determina una disabilità complessa che colpisce
pervasivamente la comunicazione, la socializzazione ed il
comportamento. L’eziologia dell’autismo è, purtroppo, ancora
scarsamente conosciuta e non esistono trattamenti farmacologici
mirati.
Gli studi epidemiologici condotti sia negli Stati Uniti sia in Europa, nell’ultimo decennio, riportano un generalizzato aumento delle diagnosi di autismo, con una prevalenza fino a 8 su 1.000 del complesso dei disturbi dello spettro autistico (fonte: Istituto superiore di sanità, 2009) e la letteratura internazionale stima la nascita di un bambino con disturbi dello spettro autistico ogni 150 nati.
In Italia non esistono dati nazionali sulla frequenza dell’autismo nella popolazione; le stime disponibili (Osservatorio autismo della Regione Lombardia) indicano una prevalenza minima di 10-13 casi per 10.000.
Le problematiche che le famiglie incontrano in questi casi sono le più disparate: l’inadeguata informazione di base dovuta all’insufficiente diffusione di campagne di sensibilizzazione e di divulgazione sul fenomeno; la mancata applicazione di sistemi standardizzati di criteri per la diagnosi dei casi di autismo, troppo spesso imprecisa e tardiva; la carenza di competenze nei servizi per la presa in carico degli individui autistici una volta divenuti adulti; la difficoltà di individuare percorsi terapeutici standardizzati, riferendosi soprattutto ai diritti delle persone autistiche, diritti che dovrebbero essere posti al centro del percorso terapeutico.
La complessità e l’eterogeneità delle sindromi autistiche richiedono un significativo supporto alle famiglie per sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale delle persone con autismo.
È fondamentale l’esigenza di una più efficiente organizzazione della rete di servizi sanitari specialistici, di diagnosi e trattamento, affinché questi siano accessibili e omogeneamente diffusi in tutti i territori regionali. È, altresì, importante il ruolo del pediatra di base nei sistemi di valutazione e screening al fine della diagnosi precoce.
Il 13 dicembre 2010 il Senato ha approvato, all’unanimità, la mozione n. 1-00355, a prima firma della senatrice Biondelli, che impegnava il Governo:
Gli studi epidemiologici condotti sia negli Stati Uniti sia in Europa, nell’ultimo decennio, riportano un generalizzato aumento delle diagnosi di autismo, con una prevalenza fino a 8 su 1.000 del complesso dei disturbi dello spettro autistico (fonte: Istituto superiore di sanità, 2009) e la letteratura internazionale stima la nascita di un bambino con disturbi dello spettro autistico ogni 150 nati.
In Italia non esistono dati nazionali sulla frequenza dell’autismo nella popolazione; le stime disponibili (Osservatorio autismo della Regione Lombardia) indicano una prevalenza minima di 10-13 casi per 10.000.
Le problematiche che le famiglie incontrano in questi casi sono le più disparate: l’inadeguata informazione di base dovuta all’insufficiente diffusione di campagne di sensibilizzazione e di divulgazione sul fenomeno; la mancata applicazione di sistemi standardizzati di criteri per la diagnosi dei casi di autismo, troppo spesso imprecisa e tardiva; la carenza di competenze nei servizi per la presa in carico degli individui autistici una volta divenuti adulti; la difficoltà di individuare percorsi terapeutici standardizzati, riferendosi soprattutto ai diritti delle persone autistiche, diritti che dovrebbero essere posti al centro del percorso terapeutico.
La complessità e l’eterogeneità delle sindromi autistiche richiedono un significativo supporto alle famiglie per sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale delle persone con autismo.
È fondamentale l’esigenza di una più efficiente organizzazione della rete di servizi sanitari specialistici, di diagnosi e trattamento, affinché questi siano accessibili e omogeneamente diffusi in tutti i territori regionali. È, altresì, importante il ruolo del pediatra di base nei sistemi di valutazione e screening al fine della diagnosi precoce.
Il 13 dicembre 2010 il Senato ha approvato, all’unanimità, la mozione n. 1-00355, a prima firma della senatrice Biondelli, che impegnava il Governo:
a)
a promuovere, con adeguati finanziamenti, anche in collaborazione con
l’università, la ricerca nei vari aspetti, da quelli genetici ed
eziologici a quelli diagnostici e terapeutici;
b)
ad adottare provvedimenti di carattere generale che impegnino le
regioni a definire modelli organizzativi per la garanzia dei percorsi
di diagnosi, presa in cura e trattamento al fine di individuare
standard
diagnostici e di trattamento adeguati alle ormai consolidate
conoscenze internazionali più recenti;c)
a sostenere le politiche di miglioramento della qualità degli
interventi attraverso specifici percorsi di formazione;d)
ad istituire, in collaborazione con le regioni, un registro di
prevalenza dei disturbi dello spettro autistico;e)
a promuovere forme di coordinamento e collaborazione tra le
istituzioni interessate al fine di sostenere i processi di inclusione
scolastica e sociale delle persone con autismo;f)
a prevedere forme di politiche attive dirette ai familiari, dal punto
di vista sia del sostegno che dell’informazione e della formazione,
avvalendosi anche dell’iniziativa delle associazioni di
volontariato.
Con
il presente disegno di legge si intende dare una risposta agli
individui autistici ed alle loro famiglie prevedendo la diffusione
della cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi
dello spettro autistico, la promozione della piena accessibilità
alle informazioni relative all’autismo e ai servizi sanitari
correlati, di progetti internazionali di ricerca con particolare
riguardo ai settori della genomica, gastroenterologia, neuroimmunità,
metabolismo e detossificazione, della costituzione di banche dati
coordinate dall’Istituto superiore di sanità che consentano di
monitorare l’andamento dell’epidemia autistica e i risultati
degli interventi preventivi terapeutici e riabilitativi erogati e
della condivisione delle informazioni tra operatori sanitari per
ottenere un miglioramento continuo degli interventi terapeutici.
L’articolo
3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano predispongano, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari e
nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale,
progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative
dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione
dell’autismo.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono prevedere l’istituzione di centri di riferimento, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, con compiti di coordinamento dei presìdi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire la tempestiva diagnosi.
L’articolo 4 prevede l’aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all’autismo, mentre l’articolo 5 stabilisce che il Ministro della salute debba presentare alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia di disturbi dello spettro autistico, con particolare riferimento alla diagnosi precoce e ai risultati degli interventi terapeutici e riabilitativi riferiti anche alle complicanze connesse.
L’articolo 6 prevede l’istituzione del Fondo nazionale per l’autismo.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono prevedere l’istituzione di centri di riferimento, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, con compiti di coordinamento dei presìdi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire la tempestiva diagnosi.
L’articolo 4 prevede l’aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all’autismo, mentre l’articolo 5 stabilisce che il Ministro della salute debba presentare alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia di disturbi dello spettro autistico, con particolare riferimento alla diagnosi precoce e ai risultati degli interventi terapeutici e riabilitativi riferiti anche alle complicanze connesse.
L’articolo 6 prevede l’istituzione del Fondo nazionale per l’autismo.
DISEGNO
DI LEGGE
Art.
1.
(Ambito
di applicazione)
1.
Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti a quei
soggetti ai quali viene diagnosticato un disturbo dello spettro
autistico secondo i criteri contenuti nel Manuale diagnostico e
statistico dei disturbi mentali (DSM IV). Tutti questi disturbi sono
caratterizzati da disabilità di gravità diversa nell’ambito delle
capacità comunicative e dell’interazione sociale, nonché da
modelli di comportamento ristretti, ripetitivi e stereotipati.
Art.
2.
(Finalità)
1.
Tenuto conto delle peculiarità dei singoli disturbi dello spettro
autistico, gli interventi sono finalizzati a favorire il normale
inserimento nella vita sociale delle singole persone che ne sono
affette.
2.
In particolare, gli interventi di cui all’articolo 1 sono rivolti
al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei
disturbi dello spettro autistico;
b)
promuovere la piena accessibilità alle informazioni relative
all’autismo e ai servizi sanitari correlati;c)
promuovere progetti internazionali di ricerca con particolare
riguardo ai settori della genomica, gastroenterologia, neuroimmunità,
metabolismo e detossificazione;d)
promuovere la costituzione di banche dati coordinate dall’Istituto
superiore di sanità che consentano di monitorare l’andamento
epidemiologico dei disturbi dello spettro autistico e i risultati
degli interventi preventivi terapeutici e riabilitativi erogati;e)
promuovere e garantire la condivisione delle informazioni tra
operatori sanitari per ottenere un miglioramento continuo degli
interventi terapeutici.
Art.
3.
(Competenze
regionali)
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto delle proprie competenze, predispongono, nell’ambito dei
rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse dal Fondo
nazionale per l’autismo di cui all’articolo 6,
progetti-obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative
dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione
dell’autismo.
2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto delle proprie competenze, nell’ambito delle iniziative di
cui al comma 1, istituiscono centri di riferimento, con documentata
esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, con
compiti di coordinamento dei presìdi della rete sanitaria regionale
e delle province autonome, al fine di garantire la tempestiva
diagnosi e mettono a punto Percorsi diagnostici terapeutici e
assistenziali (PDTA) per la presa in carico di minori, adolescenti e
adulti con disturbi dello spettro autistico.
3. Gli interventi, di cui al comma 1, sono rivolti, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
3. Gli interventi, di cui al comma 1, sono rivolti, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti da
unità funzionali multidisciplinari, per la cura e la riabilitazione
delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;
b)
promuovere la formazione sugli strumenti di valutazione e le
metodologie validati a livello internazionale, nel rispetto delle
linee giuda degli operatori sanitari operanti nei servizi di
neuropsichiatria infantile, di riabilitazione funzionale e di
psichiatria;c)
promuovere la formazione sulle metodologie di intervento educative
validata a livello internazionale degli insegnanti che seguono alunni
con disturbi dello spettro autistico;d)
incentivare progetti dedicati all’educazione sanitaria delle
famiglie delle persone affette da autismo, allo scopo di ottimizzare
le competenze, le risorse e la collaborazione con i servizi di
cura;e)
garantire la tempestività e l’appropriatezza degli interventi
terapeutici mediante un efficace scambio di informazioni tra
operatori sanitari e famiglie;f)
prevedere idonee misure di coordinamento tra i servizi di
neuropsichiatria infantile e di psichiatria per garantire la presa in
carico ed il corretto trasferimento di informazioni nel passaggio
all’età adulta;g)
rendere disponibili sul territorio strutture diurne e residenziali,
con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in
grado di effettuare, insieme ai servizi territoriali, la presa in
carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;h)
promuovere progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di
soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne
valorizzino le capacità.
Art.
4.
(Esenzioni)
1.
Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, all’aggiornamento del regime delle esenzioni relativo
all’autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
Art.
5.
(Relazione
alle Camere)
1.
Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale
di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove
acquisizioni scientifiche in materia di disturbi dello spettro
autistico, con particolare riferimento alla diagnosi precoce e ai
risultati degli interventi terapeutici e riabilitativi riferiti anche
alle complicanze connesse.
Art.
6.
(Istituzione
del Fondo nazionale
per l’autismo)
per l’autismo)
1.
È istituito il Fondo nazionale per l’autismo, finanziato con una
quota vincolata nell’ambito dei finanziamenti sanitari nazionali
destinati annualmente alle regioni e dei finanziamenti previsti dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1 commento:
Grazie Franca. Dobbiamo insistere. Saremo sempre al tuo fianco e se dobbiamo scrivere a qualcuno,a sostegno, fammelo sapere.
Grazie
Mpia Vernile
mariapia.vernile@alice.it
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